Art. 9.
(Intervento in giudizio).

      1. Il Garante, anche attraverso gli uffici di cui all'articolo 7:

          a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

          b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta di nomina del curatore speciale;

          c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale.

      2. Sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia deve essere sentito previamente il parere del Garante, fatte salve le situazioni di urgenza. Tale parere è espresso entro quindici giorni dalla richiesta.
      3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici di cui all'articolo 7, per segnalare situazioni di disagio e chiedere l'intervento

 

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del Garante stesso. Tali segnalazioni devono restare riservate.